Fac-simili di “diffida” contro le istituzioni deviate e sull’illegittimità dell’IMU

Ante scriptum di Orazio Fergnani:

Questo è un invito a tutti di andare a depositare al protocollo di qualunque sede di corpo di polizia giudiziaria o corpo militare una copia originale, compilata e completata a penna (possibilmente azzurra/bleu) … dopo averla compilata fatene una fotocopia.

Fotocopia su cui vi farrete apporre da chi vi ritira la diffida in originale sulla copia (che rimane a voi) il timbro di ricezione ed anche il numero progressivo di protocollo.

Questa operazione in modo che si disponga di prova dell’avvenuta consegna della diffida.

Alla consegna della diffida noi di AlbaMediterranea daremo seguito, se e quando sarà necessario alle azioni giudiziarie contro i vari destinatari delle diffide.

Quindi nella copia che rimarrà nelle vostre mani… e di cui ci trasmetterete copia…. devono essere evidenziati, descritti e ben leggibili tutti i dati del destinatario della diffida.

Lo stesso procedimento dicasi per la diffida inerente alla tassa I.M.U.

Chi vuole la può consegnare alle sedi di qualsiasi Comune italiano che intenda far pagare l’I.M.U. seguendo le stesse fasi descritte per la denuncia cntro i corpi di polizia.

Una volta ottenuta la copia col timbro ed il numero di protocollo la potete scannerizzare ed inviarla al mio indirizzo : oraziofergnani@tiscali.it

Vi ringrazio fina da ora del contributo che ciascuno di voi potrà e/o vorrà dedicare a questa iniziativa di lotta al regime.

Un fraterno abbraccio a tutti.

Veiensfurens (alias Orazio Fergnani) – Albamediterranea –

P.S.
La diffida è un atto formale, di solito inviato mediante raccomandata a/r (o a mano direttamente all’ufficio protocollo della pubblica ammiistrazione), con il quale si intima ad una persona (o alla pubblica amministrazione) di compiere o di non compiere una determinata azione. Attraverso la stesura di una diffida, il soggetto viene avvertito che, se non mettesse in pratica determinate azioni, o praticasse azioni illegittime o indesiderate, ci si rivolgerà all’autorità competente.

Dal punto di vista formale la diffida si compone di una prima parte in cui ci si presenta, di una seconda parte in cui si espongono in maniera circostanziata i fatti avvenuti e di una terza parte in cui si intima il destinatario a non agire o ad agire entro un termine stabilito. In mancanza di quanto intimato, l’autore della diffida avverte in genere di dar corso alle vie legali.

La diffida non ha nessuna possibile controindicazioni, ripercussioni, ritorsioni, rischi… è un sollecito, duro, ma un sollecito.

………..

DIFFIDA
Affermato, confermato e consolidato che ……… Non si possono annullare i “naturali e costituzionali diritti” degli Stati, Nazioni, Cittadini senza il loro esplicito consenso, …… e soprattutto non si possono … Nè annullare, nè travalicare il dettato delle Costituzioni…se non adottando gli strumenti di stesso peso e valore giuridico che li hanno determinati…. (ad esempio referendum popolari)

La Costituzione, il nostro documento fondante, che sta al di sopra di tutte le leggi; parla del Diritto di resistenza, che è stato previsto ed esiste. Con “diritto di resistenza” si intende il diritto a difendersi da ordini, decisioni e comportamenti in contrasto con i principi costituzionali, adottati da pubblici funzionari, dalle Autorità e dagli Organi Costituzionali, anche del Governo e del Parlamento.

E’ quindi dovere di ogni cittadino, anche magistrato, giudice, comandante dei Lancieri di Montebello o della Guardia Forestale ……di rifiutare, contestare, rigettare, respingere, opporsi con ogni mezzo e modo allo scempio dei diritti costituzionalmente garantiti e delle leggi conseguenti che gli usurpatori golpisti emanano e promulgano a sproposito in barba al dettato costituzionale.

Nel resoconto della seduta del 3 dicembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione …….. omissis …….. Moro non entra nella disputa sottile e interessante se la sovranità spetti al popolo o allo Stato, …… omissis ….., si deve affermare nella Costituzione che il potere dello Stato è un potere giuridico, e che lo Stato (e quindi anche il governo. Meno che mai quello non eletto) comanda nei limiti della Costituzione e delle leggi ad essa conformi. Questa precisazione è tanto più necessaria in relazione all’articolo 3 formulato dall’onorevole Dossetti, nel quale si precisa come al singolo, o alla collettività, spetti la resistenza contro lo Stato, se esso avvalendosi della sua veste di sovranità, tenta di menomare i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. Solo dopo aver dichiarato che la sovranità dello Stato è nell’ambito dell’ordinamento giuridico, si ha la possibilità di sancire nella Costituzione il diritto di resistenza contro gli atti di arbitrio dello Stato.

Il diritto di resistenza ed autodifesa è implicitamente legittimato dal dovere di fedeltà (alla Repubblica), stabilito dall’art. 54 e dal principio della sovranità popolare, diritto di ogni singolo cittadino come membro del popolo, e non solo al popolo nel suo insieme. Oltretutto il dovere di fedeltà alla Repubblica e quindi alla Costituzione e ai suoi principi fondamentali, travalica e prevale il dovere di obbedienza, di cui costituisce il presupposto giuridico.

Esistono poi norme specifiche che stabiliscono la legittimità della resistenza individuale di fronte al provvedimento – comportamento illegittimo (anche se apparentemente legittimo) dell’Autorità e/o al comportamento arbitrario di un pubblico funzionario. La cosiddetta scriminante della “legittima reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale” (art. 393 bis c.p.)

E per pubblico ufficiale/impiegato si intende anche qualunque amministratore a qualunque livello!! Anche Monti e lo pseudo governo dei “tecnici”. L’eccesso arbitrario dovrebbe identificarsi con un comportamento comunque non consentito dall’ordinamento al pubblico ufficiale, anche nell’ipotesi di compimento con modalità scorrette di un atto sostanzialmente legittimo, o viceversa di compimento di un atto illegittimo realizzato secondo modalità formalmente ed apparentemente corrette.

Quale ad esempio il caso di prendere decisioni epocali di lacrime e sangue sulle spalle dei cittadini…. Senza che chi assume tali decisioni sia mai stato eletto dai cittadini…. Quindi in completa assenza di mandato…E senza alcuna possibilità che i cittadini possano esprimere la benché minima parvenza di volontà.

Ricordiamo anche l’art. 52 , 2 comma della Costituzione, addirittura stabilisce che “l’ordinamento delle Forze Armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” e per i militari è previsto l’eventualità del dovere di disobbedire all’ordine manifestamente illegittimo, secondo l dettato della legge 11.7.1978 n. 382.

art.1. Le Forze Armate sono al servizio della Repubblica (non di Monti e scherrani) ; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Compito dell’esercito, della marina e della aeronautica (e dei vari corpi di poizia giudiziaria) è assicurare, in conformità al giuramento prestato e in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni ….. omissis ……..

art.2. I militari prestano giuramento con la seguente formula: . (appunto….. LIBERE)

art.3. Ai militari spettano i diritti che la costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini.
ANCHE DI AGIRE IN DIFESA DELLE LIBERE ISTITUZIONI ATTRAVERSO IL RIFIUTO DEGLI ORDINI, DELLE DECISIONI E DEI COMPORTAMENTI, QUESTI, IN CONTRASTO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI,

art.4. L’assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare. …… omissis ….. Il militare al quale viene impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori.
Come si è visto sopra la fedeltà alla Repubblica precede ed è preminente rispetto all’osservanza delle leggi pertanto in caso di contrasto delle leggi in vigore con i principi fondamentali dell’Ordinamento Costituzionale, è sempre l’obbedienza al senso dello Stato e della Costituzione che prevale sull’obbedienza alle leggi.

Cari Amici che leggete, ricordate sempre che i nostri padri e i nostri nonni sono morti ed hanno sofferto grandi patimenti e privazioni ed hanno sormontato gravi difficoltà per ottenere la Carta Costituzionale che sancisse i sacrosanti diritti del cittadino ……Nessuno mai osi toccarla. Tutti dobbiamo rispettarla, in primis chi ha il dovere istituzionale ed il ruolo per salvaguardare l’operato ed i sacrifici di sangue dei nostri avi.

Un domanda che necessita di una risposta sorge : voi delle forze di polizia, voi magistrati, voi delle forze armate, da che parte state? Da che parte starete? NON AGENDO SARETE COMPARTECIPI…….

In base a quanto fin qui esposto, sulla base giuridica degli articoli della Costituzione citati, alle Leggi della Repubblica sopra richiamate ed altre qui omesse per minore inferenza e necessità di spazio, ma che del caso, saranno fatte valere nelle opportune sedi giudiziarie…. :

Io ……………………………………………………….. Nato il …………….. a ……………………………………………….

Abitante a ……………………………………………….. in Via ………………………………………………, n°……………

Dichiaro di riconoscere gli attuali parlamento, governo, presidenza della Repubblica ed ogni altra inerte istituzione della Repubblica come manifestamente illegali, illegittimi, incostituzionali ed usurpativi; e su questa base inoltre di dichiarare collusi e compartecipi nei reati a costoro ascrivibili tutti coloro, che collaboreranno con queste attuali deviate istituzioni, e di citare in ogni sede di giudizio chiunque tenti di sostenerli, favorirli, avallarli.

NOTA BENE : LA DIFFIDA VA DEPOSITATA ALL’UFFICO DI PROTOCOLLO IN COPIA ORIGINALE (E RITIRO DELLA COPIA TIMBRATA E PROTOCOLLATA) DI TUTTI I POSTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA…E CIOÈ PRESSO TUTTE LE SEDI DI POLIZA MUNICIPALE, POLIZIA DI STATO, CARABINIERI, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA CARCERARIA, POLIZIA PROVINCIALE, COMANDI E POSTAZIONI DI OGNI LIVELLO SEDE DI UNA QUALUNQUE DIPENDENZA MILITARE, ESERCITO, AVIAZIONE, MARINA MILITARE.

Data …………………Luogo ……………………………………………………………………………………………………

In fede ………………………………………………… allegata fotocopia del documento …………………………….…

Timbro di ricezione e numero di protocollo ……………

…………………..

ILLEGITTIMITÀ DELLA TASSAZIONE IN PARTICOLARE DELLA PRIMA CASA
nel regime monetario attuale
D I F F I D A

E’ risaputo che mediante le tasse lo Stato ricava le risorse per assicurare il benessere della collettività e che quindi necessita della moneta anche per questo scopo, diamo per assodato quindi che si debbano pagare imposte e tasse, tanto che non ci poniamo più la domanda sul perché esistano e né se perdurino i motivi che le hanno determinato l’iniziale istituzione. Il problema è quindi se sussistano o persistano la necessità , le ragioni, IL DIRITTO…..

La Moneta è una istituzione pubblica, cioè di proprietà della Comunità in quanto ne crea e ne accetta il valore per convenzione e per reciproca fiducia, allora e solo allora potremo capire come le imposte e le tasse non hanno senso di esistere nella situazione monetaria contingente (dal 1992).
Anche perché la moneta è essa stessa una “tassa” in quanto la funzione primaria è di far circolare, condividere e ridistribuire la ricchezza con tutti gli altri cittadini…. Adempimento che però da vari decenni non può più espletare perché la Sovranità monetaria, per emettere moneta ex nihilo, non è più nelle mani della Comunità Nazonale, precondizione per eventualmente e semmai, tassare i cittadini.

La diaricazione logica è avvenuta nel momento in cui la Sovranità monetaria è stata trasferita incostituzionalmente a privati cittadini stranieri, la BCE, ai quali lo Stato italiano ha delegato (senza interpellare i cittadini) un Diritto a spese della comunità nazionale ed europea, e invece di far circolare e condividere la ricchezza fra i cittadini, al contrario gliela sottrae.

Rammento e sottolineo che è la comunità (Stato) che deve emettere Moneta, esercitando la Sovranità monetaria, senza indebitarsi con altri soggetti perché è essa comunità dei cittadini (Stato) la creatrice del valore della Moneta e soltanto essa ne è la legittima proprietaria, e …. Quindi il popolo deve avere anche la sovranità monetaria che di quella politica è parte costitutiva ed essenziale in un sistema di vera democrazia in cui la moneta va dichiarata, sempre, di proprietà dei cittadini sin dal momento della sua emissione.

E da evidenziare la rinuncia da parte dello Stato alla sovranità monetaria una “stranezza” che poteva trovare una valida giustificazione in altri tempi, quando la moneta aveva un proprio valore intrinseco perché costituita da pezzi coniati in metalli pregiati, o quando essa, pur rappresentata da simboli cartacei, aveva tuttavia una copertura nelle riserve auree o argentee delle banche, non si vedono ragioni fondate e legittime, per le quali lo Stato debba richiedere ad un istituto bancario privato il mutuo, sempre oneroso, di banconote create dal nulla prive di ogni valore intrinseco, trasferendogli in tal modo anche il loro valore, il potere d’acquisto, e quindi anche la sovranità monetaria e la sovranità tutta in senso assoluto.
Insomma il debito pubblico viene artificiosamente creato con la richiesta di denaro da parte dello Stato alla banca centrale (Bankitalia /BCE.
Questo porta al folle e perverso paradosso che più un’economia cresce, più ha bisogno di denaro cartaceo, o di altro supporto, per rappresentare il valore dei beni ed i servizi prodotti, e contemporaneamente più si indebita.

Oggi la moneta risulta essere per la massima parte una semplice stampa tipografica o digitazione elettronica senza alcunché a garanzia, salvo il controvalore costituito dal bene- servizio prodotto dal cittadino che si acquista con quella determinata quantità di “valuta – denaro – banconota” , che quindi, anche per questa ulteriore ragione, non può che essere di proprietà del cittadino e quindi della collettività.

Come si comprende bene sulla base di quanto generalmente assodato e condiviso il valore alla moneta al momento della creazione (e sempre) era ed è proprietà del cittadino produttore e di conseguenza della collettività. A questa legittima e giusta rivoluzione e mutazione concettuale dei rapporti giuridici e comportamentali sulla Sovranità monetaria …… non seguì alcunché di contestuale e simmetrico nella revisione dei rapporti fra Stato le banche, il fisco ed il cittadino contribuente.

Questa imposizione fiscale tuttora attuale, in vigore da sempre nel corso degli ultimi secoli in ogni parte del mondo civile aveva la sua motivazione ed un senso operativo nel vecchio corso delle monete quando queste erano esse stesse in metallo prezioso… o erano banconote di carta rappresentanti l’oro della riserva aurea dello Stato che rappresentavano la somma del valore che fino a quel momento non aveva contribuito alla solidarietà sociale …. Motivo per cui era giusto che chi deteneva quelle somme in denaro, su quelle somme, o in ciò che le somme avevano permesso in un determinato tempo di acquistare fosse in vario modo tassato.

Ma quando a partire dal 15 agosto del 1971 è stato abolita (giustamente) la convertibilità in oro ….. e la moneta diventa in quello stesso istante invece semplice rappresentazione del valore che si riconosceva nel prodotto o nel servizio che il detentore della moneta andava ad “acquistare” le cose in merito alla tassazione avrebbero dovuto cambiare diametralmente. Infatti, come oggi ben sappiamo, per averne avuto successive e reiterate conferme ufficiali …. :

A) l’euro (moneta) è fin dalla sua emissione ed in eterno di proprietà della B.C.E. ….
B) e se come abbiamo visto …. Il valore non è nella banconota (euro) …. ma nel bene, servizio, prodotto che si va ad acquistare (fin qui tutto perfettamente logico) ….
C) ne consegue che tutto il valore prodotto dall’individui, dalla collettività, dagli Stati…..viene integrato in eterno nella banconota (euro) (anche questo accettabile)…..
E) si verifica quello che è sanzionato da una miriade di articoli del codice civile e penale…. ed anche il più incredibile dei miracoli …. Ciò che è mio/nostro (IL VALORE PRODOTTO DEL NOSTRO LAVORO)…. l’euro lo integra in sé ed incredibilmente …. Meraviglia delle meraviglie quello che era il valore del nostro lavoro ……. diventa loro… IN ETERNO
D) per di più le banconote (euro), … da questa vengono emesse a debito degli Stati e dei cittadini…. il cosiddetto debito da signoraggio derivante dalla emissione della moneta stessa da parte della BCE …..
E) lo Stato sulla semplice e superficiale scorta di una legislazione tributaria antidiluviana risalente al periodo in cui ancora vigeva la convertibilità della moneta in oro (e quindi come visto aveva un senso e un supporto giuridico e di Diritto…) pretende, ora, in un contesto del tutto diverso, addirittura opposto, contro ogni logica, legittimità fondata, senso del Diritto…. Il pagamento di tasse (qualunque tassa) da noi cittadini che non siamo mai in nessun momento possessori del VALORE…. MA AL CONTRARIO SEMPRE E SOLTANTO “”POSSESSORI DEL DEBITO””
F) in definitiva tutta questa sequela di operazioni altro non è che un semplice trasferimento di ricchezza dal popolo ai banchieri.
G) Si è utilizzata l’autorità dello Stato, nello specifico la potestà impositiva esercitata sul popolo, come strumento per attuare una azione illecita, e quindi agire per rifondere un Debito pubblico artefatto illegalmente è già in sé atto di pirateria internazionale estortiva e di rapina, e di assoluta rilevanza penale. Il debito pubblico è illegittimo, incostituzionale, fraudolento, nascendo dall’uso di questo potere monetario da parte di soggetti privati.

Dal che ne consegue che gli atti, ad essa azione collegati, perdono il fondamento giuridico e la legittimità per esser fatti valere, e non trova quindi giustificazione la potestà impositiva dello Stato e neppure quella delle amministrazioni periferiche a cui lo Stato la trasferisce, essendo viziato e contro legge il presupposto che la giustifica.

INSOMMA
Fino a quando è esistita la convertibilità e la moneta era emessa dalla banca d’Italia dello Stato era come possedere un appartamento ed era ““giusto”” pagarci le tasse …. Ma ora che siamo in regime di non convertibilità  e soprattutto ora che noi paghiamo un “affitto” (INTERESSE) al PROPRIETARIO (la B.C.E.) e quindi è come se abitassimo in un appartamento in affitto… chi deve pagare le tasse l’inquilino o il proprietario??

Ma proprio per entrare fino alla radice dell’argomento in merito alle tasse sulla prima casa… che già per tutti i motivi esposti sopra NON E’ DOVUTA…. Addirittura si può fare riferimento all’art. 31 della costituzione che dice :

E cosa c’è di più “agevolante e provvidenziale” per la famiglia …. Se non una casa?? Come tu Stato metti nella carta di fondazione della tua Società (la COSTITUZIONE) una simile sensatissima affermazione…. E poi la smentisci nei fatti andando ad estorcere anche l’ultima stilla di sangue ai tuoi figli?????….

Cosa dice ancora la Costituzione?
Art. 23 : < Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge (che deve essere compatibile con la costituzione).
Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

E la legge in merito? Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13,21 e 26; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;
Considerato che non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281…
Ed ancora….Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 – Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici . Approvato in via definitiva dal Senato il 22 dicembre 2011 …. Omissis …..Art. 10 … omissis ….. I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. ….. omissis ….

In base a quanto fin qui esposto, sulla base giuridica degli articoli della Costituzione citati, alle Leggi della Repubblica sopra richiamate ed altre qui omesse per minore inferenza e necessità di spazio, ma che del caso, saranno fatte valere nelle opportune sedi giudiziarie…. :

Io ……………………………………………………….. Nato il …………….. a ……………………………………………….

Abitante a ……………………………………………….. in Via ………………………………………………, n°……………

Dichiaro di riconoscere la tassa cosiddetta I. M. U. sulla prima casa come illegale, illegittima, incostituzionale e di chiamare in ogni sede di giudizio chiunque tenti di sostenerla, di favorirla, di avallarla.

Come ben si evince pure dalla legge istitutiva della “legge” che reintroduce la famigerata tassa I. C. I.,aggravandola ancor più di prima, èssa stessa legge 201/2011 prevede all’art. 10, comma 4, la possibilità di eliminarne i nefasti effetti mettendone in detrazione l’intera entità, salvo compensare altrimenti l’equilibrio del bilancio del Comune andando a recuperare altrimenti le mancate entrate.

Data …………………Luogo ……………………………………………………………………………………………………

In fede ………………………………………………… allegata fotocopia del documento ……………………………….

Timbro di ricezione e numero di protocollo ………

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